ARTICOLO 1
È costituita una Fondazione denominata "Fondazione
Italiana per la ricerca sul cancro", in forma di acronimo “FIRC”.
La Fondazione ha sede in Milano.
ARTICOLO 2
La Fondazione, che non ha finalità di lucro,
ha per scopo esclusivo la promozione della ricerca scientifica nel
campo della cura e dello studio dei tumori. La Fondazione realizza
il proprio scopo direttamente ovvero attraverso l'ausilio a Fondazioni,
Enti di ricerca, Istituti o Università che abbiano tale finalità.
La Fondazione favorisce le attività di ricerca, di studio, di
promozione nel campo suindicato, concedendo sovvenzioni, premi e borse
di studio, promuovendo la raccolta di fondi in denaro da destinare
agli scopi anzidetti:
- promuove intese con istituti ed enti di ricerca scientifica;
- mantiene contatti con enti aventi scopi similari a quelli di cui
sopra, al fine di favorire lo sviluppo delle istituzioni beneficiarie.
La Fondazione non può svolgere attività diverse
da quelle previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad
esse strumentali, accessorie o direttamente connesse e comunque in
via non prevalente.
ARTICOLO 3
Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
- i beni donati come risulta dall'Atto Costitutivo;
- le elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione
ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate
a norma di legge;
- i beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi
titolo e che siano destinati al patrimonio;
- le somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione,
con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare
il patrimonio.
ARTICOLO 4
Per l 'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:
- dei redditi del patrimonio di cui all'art. 3;
- delle somme che pervengano alla Fondazione da Enti o privati interessati
ai suoi fini, le quali non siano destinate ad incremento del patrimonio;
- delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del
patrimonio le quali vengano destinate con motivata delibera del Consiglio
di Amministrazione ad uso diverso dall'incremento del patrimonio.
Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente
essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali
della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 5
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
costituito da nove Membri nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione
Italiana per la Ricerca sul Cancro di cui:
- 5 nominati su designazione del Consiglio stesso;
- 2 nominati su designazione del Rettore dell'Università degli
Studi di Milano;
- 1 nominato su designazione del Presidente della Regione Lombardia;
- 1 nominato su designazione del Sindaco del Comune di Milano.
Il Consiglio dura in carica 5 anni.
ARTICOLO 6
Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione
tra i suoi membri e dura in carica cinque anni. Ogni carica è assolutamente
gratuita.
ARTICOLO 7
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca
e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio
gli delega in via generale o di volta in volta.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza
del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo
nella sua prima riunione.
Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e
di nominare avvocati e procuratori alle liti.
ARTICOLO 8
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione
ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, e salvo
le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Consiglio
deve redigere ogni anno il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo
annuali nonché la relazione morale e finanziaria. Il Consiglio
inoltre:
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento
giuridico ed economico;
- delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e
dei lasciti;
- predispone i programmi della Fondazione;
- delibera su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle
iniziative di altri enti, che corrispondono ai fini perseguiti dalla
Fondazione;
- stipula convenzioni relative all' impiego dei contributi;
- controlla l'impiego dei contributi concessi;
- delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità tutoria
per l'approvazione nei modi di legge;
- il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri
ad uno o più dei suoi membri anche con facoltà di subdelega
e può nominare procuratori per determinati atti o categorie
di atti.
ARTICOLO 9
Eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve non utilizzati
nel corso dell’esercizio verranno riportati all’esercizio
successivo o destinati ad incremento del patrimonio.
ARTICOLO 10
Il Consiglio d'Amministrazione delibera validamente quando siano presenti
almeno la metà dei suoi componenti in carica; le delibere
sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Quando si verifichi una parità di voti avrà la prevalenza
quello del Presidente della Fondazione.
ARTICOLO 11
Il controllo della gestione della Fondazione è esercitato da
un Collegio di Revisori composto da tre membri scelti tra gli iscritti
all'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti, di cui due nominati
dal Consiglio di Amministrazione della Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro e uno dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
di Milano. Verranno inoltre nominati due Revisori Supplenti, uno dalla
detta Associazione e l'altro dal detto Istituto, i quali prenderanno
automaticamente il posto dei Revisori, nominati dallo stesso organo,
che cessino di far parte del Collegio per una qualsiasi ragione. I
revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
I Revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed esercitano
le loro funzioni a norma degli artt. 2403 e segg. Cod. Civ. in quanto,
applicabili.
In particolare dovranno redigere le relazioni sul bilancio preventivo
e sul bilancio annuale che dovranno essere allegate agli stessi.
ARTICOLO 12
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. Se lo
scopo della Fondazione divenga impossibile o di scarsa utilità o
se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrano
le cause di estinzione previste dall'art. 27 C.C. o quelle di scioglimento
previste dall'art. 28, primo comma C.C., la Fondazione si estingue
anche ai sensi dell'art. 28, secondo comma. C.C..
In caso di scioglimento il patrimonio della Fondazione verrà devoluto
ad altri enti che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica
utilità.
Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della
Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori
che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione
stesso.
Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
Via Corridoni, 7 - 20122 Milano
tel. 02794707 r.a. - fax 02794673
Riconosciuta con D.P.R. 1041, 10 Dicembre 1980
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 09-02-1981