È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Italiana
per la ricerca sul cancro", in forma di acronimo “FIRC”.
La Fondazione ha sede in Milano.
La Fondazione, che non ha finalità di lucro, ha per scopo esclusivo
la promozione della ricerca scientifica nel campo della cura e dello
studio dei tumori. La Fondazione realizza il proprio scopo direttamente
ovvero attraverso l'ausilio a Fondazioni, Enti di ricerca, Istituti
o Università che abbiano tale finalità.
La Fondazione favorisce le attività di ricerca, di studio, di
promozione nel campo suindicato, concedendo sovvenzioni, premi e borse
di studio, promuovendo la raccolta di fondi in denaro da destinare agli
scopi anzidetti:
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse e comunque in via non prevalente.
Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
Per l 'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:
Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da nove Membri nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro di cui:
Il Consiglio dura in carica 5 anni.
Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri e dura in carica cinque anni. Ogni carica è assolutamente gratuita.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca
e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio
gli delega in via generale o di volta in volta.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza
del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo
nella sua prima riunione.
Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e
di nominare avvocati e procuratori alle liti.
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, e salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Consiglio deve redigere ogni anno il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuali nonché la relazione morale e finanziaria. Il Consiglio inoltre:
Eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve non utilizzati nel corso dell’esercizio verranno riportati all’esercizio successivo o destinati ad incremento del patrimonio.
Il Consiglio d'Amministrazione delibera validamente quando siano presenti
almeno la metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono
adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Quando si verifichi una parità di voti avrà la prevalenza
quello del Presidente della Fondazione.
Il controllo della gestione della Fondazione è esercitato da
un Collegio di Revisori composto da tre membri scelti tra gli iscritti
all'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti, di cui due nominati
dal Consiglio di Amministrazione della Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro e uno dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
di Milano. Verranno inoltre nominati due Revisori Supplenti, uno dalla
detta Associazione e l'altro dal detto Istituto, i quali prenderanno
automaticamente il posto dei Revisori, nominati dallo stesso organo,
che cessino di far parte del Collegio per una qualsiasi ragione. I revisori
durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. I Revisori
esercitano il loro mandato anche individualmente ed esercitano le loro
funzioni a norma degli artt. 2403 e segg. Cod. Civ. in quanto, applicabili.
In particolare dovranno redigere le relazioni sul bilancio preventivo
e sul bilancio annuale che dovranno essere allegate agli stessi.
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. Se lo
scopo della Fondazione divenga impossibile o di scarsa utilità
o se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrano
le cause di estinzione previste dall'art. 27 C.C. o quelle di scioglimento
previste dall'art. 28, primo comma C.C., la Fondazione si estingue anche
ai sensi dell'art. 28, secondo comma. C.C..
In caso di scioglimento il patrimonio della Fondazione verrà
devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe o a fini
di pubblica utilità.
Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della
Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori
che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione
stesso.
Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
Via Corridoni, 7 - 20122 Milano
tel. 02794707 r.a. - fax 02794673
Riconosciuta con D.P.R. 1041, 10 Dicembre 1980
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 09-02-1981