Quote di riserva per categorie di legittimari
La legge riserva una parte di eredità ai legittimari,
cioè ai
soggetti che hanno diritto ad una quota di patrimonio. Sono eredi
legittimari i figli legittimi o naturali
o i loro discendenti, il coniuge e gli ascendenti
legittimi (cioè gli antenati in linea retta, ossia genitori,
nonni, avi); questi ultimi solo nel caso in cui il testatore non abbia
discendenti legittimi o naturali.
Ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati e gli adottivi.
Ai legittimari spettano di diritto le seguenti quote (c.d.
quote di riserva o di legittima) sulle quali non possono imporsi né oneri,
né condizioni
di nessuna specie da parte del testatore.
Quote di riserva per le singole categorie di legittimari:
FIGLI
Ai figli è riservata la metà del patrimonio del genitore, se questi lascia un solo figlio:
due terzi se i figli sono due o più (art. 537 c.c.):
ASCENDENTI
Agli ascendenti legittimi è riservato un terzo del patrimonio (art. 538 c.c.):
CONIUGE
Al coniuge è riservata la metà del patrimonio.
Inoltre al coniuge sono sempre riservati i diritti di abitazione sulla
casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano,
se la casa era di proprietà della persona della cui eredità si
tratta, o comune. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile:
Quote di riserva nei casi di concorso:
CONIUGE E FIGLI
Se con il coniuge concorre un solo figlio legittimo
o naturale, la quota di riserva per il figlio è di un terzo.
Al coniuge spetta un altro terzo del patrimonio oltre al diritto di
abitazione di cui all’art. 540 c.c. (vedi sopra):
Se i figli sono due o più, la complessiva quota
di riserva è di tre quarti, di cui spettante al coniuge un quarto
del patrimonio e un mezzo ai figli, da dividersi in parti uguali tra
tutti.
Al coniuge spetta inoltre il diritto di abitazione alle condizioni
sopra esaminate:
CONIUGE CON ASCENDENTI
Se con il coniuge concorrono gli ascendenti
legittimi,
a questi spetta un quarto ed al coniuge la metà del patrimonio (art.
544 c.c.).
La disponibile è inoltre gravata dal diritto di abitazione a favore
del coniuge superstite (vedi sopra paragrafo 3).
Se gli ascendenti sono più di uno, la quota ad essi riservata è ripartita
con le stesse modalità previste per la successione legittima:
DISPONIBILE:
è la quota di patrimonio che può essere
liberamente disposta a favore
della ricerca sul cancro. È esente da imposte di successione.