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Testamento a favore della vita
QUOTE NON DISPONIBILI - Approfondimento



Quote di riserva per categorie di legittimari


La legge riserva una parte di eredità ai legittimari, cioè ai soggetti che hanno diritto ad una quota di patrimonio. Sono eredi legittimari  i figli legittimi o naturali o i loro discendenti, il coniuge e gli ascendenti legittimi (cioè gli antenati in linea retta, ossia genitori, nonni, avi); questi ultimi solo nel caso in cui il testatore non abbia discendenti legittimi o naturali.

Ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati e gli adottivi.

Ai legittimari spettano di diritto le seguenti quote (c.d. quote di riserva o di legittima) sulle quali non possono imporsi né oneri, né condizioni di nessuna specie da parte del testatore.

successione testamentaria Quote di riserva per le singole categorie di legittimari:
FIGLI

Ai figli è riservata la metà del patrimonio del genitore, se questi lascia un solo figlio:

quota riservata ai figli

due terzi se i figli sono due o più (art. 537 c.c.):

quota riservata ai figli
ASCENDENTI

Agli ascendenti legittimi è riservato un terzo del patrimonio (art. 538 c.c.):

quota riservata agli ascendenti
CONIUGE

Al coniuge è riservata la metà del patrimonio. Inoltre al coniuge sono sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se la casa era di proprietà della persona della cui eredità si tratta, o comune. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile:

quota riservata al coniuge
successione testamentaria Quote di riserva nei casi di concorso:
CONIUGE E FIGLI

Se con il coniuge concorre un solo figlio legittimo o naturale, la quota di riserva per il figlio è di un terzo. Al coniuge spetta un altro terzo del patrimonio oltre al diritto di abitazione di cui all’art. 540 c.c. (vedi sopra):

quota riservata a coniuge e figlo

Se i figli sono due o più, la complessiva quota di riserva è di tre quarti, di cui spettante al coniuge un quarto del patrimonio e un mezzo ai figli, da dividersi in parti uguali tra tutti.
Al coniuge spetta inoltre il diritto di abitazione alle condizioni sopra esaminate:

quota riservata a coniuge e figlo
CONIUGE CON ASCENDENTI

Se con il coniuge concorrono gli ascendenti legittimi, a questi spetta un quarto ed al coniuge la metà del patrimonio (art. 544 c.c.).
La disponibile è inoltre gravata dal diritto di abitazione a favore del coniuge superstite (vedi sopra paragrafo 3).
Se gli ascendenti sono più di uno, la quota ad essi riservata è ripartita con le stesse modalità previste per la successione legittima:

quota riservata a coniuge e figlo





DISPONIBILE:
è la quota di patrimonio che può essere liberamente disposta a favore
della ricerca sul cancro. È esente da imposte di successione.